di Michele Campostella
«Leone la testa, il petto capra, e drago la coda; e dalla bocca orrende vampe vomitava di foco»… così nell’Iliade di Omero, ai versi 181-183, è descritta, con dovizia di particolari, la famigerata Giustizia massonica.
La nostra è ovviamente una provocazione, ma – a dirla tutta – l’accostamento al mostro mitologico del titolo – la Chimera appunto – non ci sembra così inappropriato. Ciò per varie ragioni, che vedremo meglio nel prosieguo, ma anche per quel carattere deforme ed orribile che essa (cioè la Giustizia massonica) condivide con la progenie da cui provengono anche l’Idra di Lerna, Cerbero, il Leone Nemeo, Tifone, le Erinni furiose ed Ortro. Insomma: tutte “creaturine” poco avvezze agli affetti ed alla simpatia…
Difatti è esattamente così che, dal resoconto stenografico dell’audizione resa dal Prof. Giuliano Di Bernardo durante la seduta n. 187 di martedì 31 gennaio 2017, innanzi la “Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, essa sembra uscirne: un sistema autonomo, perverso e parallelo di ordinamento ispettivo-giudiziario, il quale si porrebbe (se la tesi è giusta) in atteggiamento di sovra-ordinazione rispetto a quello statale civile e penale: «…la Massoneria ritiene che vi sia una giustizia all’interno della Massoneria stessa, che prescinde da quella profana», ed ancora: «Un massone viene condannato per un reato che ha compiuto nella società, però per la Massoneria questo non è sufficiente per convalidare quel giudizio. La Massoneria dà a se stessa l’autorità di fare la sua verifica per emanare il suo verdetto, che a volte può concordare con quello profano altre volte no».
Il Presidente, On. Rosy Bindi, avverte: «Quello che Lei mi sta dicendo è un vero e proprio ordinamento separato dentro lo Stato»… e Di Bernardo, di rimando: «Finché siete profani non potrete mai capire queste cose».
Certo, da profani è un po’ difficile capire… ma fortunatamente c’è chi, invece, agli “iniziati” lo spiega molto bene. Stiamo parlando del Gran Segretario del G.O.I. “made in 2022” Emanuele Melani, il quale (e parrebbe quasi inserirsi nel contraddittorio con la Bindi!), attraverso la nota Circolare n. 2/EM datata 20 luglio scorso, indirizzata «Ai Risp.’.mi FFrr.’. Maestri Venerabili, delle Risp.’.li Logge della Comunione», precisa: «Gli Antichi Doveri, la Costituzione, il Regolamento, i Rituali dei Lavori di Loggia d’iniziazione e di Passaggio di Grado, nonché le relative Promesse Solenni ed i connessi impegni assunti, sono il corredo giuridico libero muratorio di riferimento. Ogni buon Libero Muratore si attiene scrupolosamente sia agli impegni assunti con l’iniziazione, sia al rispetto di quanto previsto da tutte le citate fonti, considerando ciò il compimento di un dovere gradito del suo essere iniziato. La consapevole inosservanza comporta colpa massonica. “Profano, questa istituzione ha le sue leggi che impongono doveri reciproci da osservare. […] Queste virtù, che nel mondo profano sono considerate qualità rare, sono tra noi soltanto il compimento di un dovere gradito” (Dal Rituale di Iniziazione al grado di Apprendista)»; e continua: «L’art. 15 Cost. chiarisce che tutti i Liberi Muratori sono sottoposti alla Giustizia Massonica e che “Integrano gli estremi di colpa massonica: a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fratellanza e di tolleranza; b) […] ogni comportamento, nell’ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della istituzione”», poi conclude: «Pare, dunque, contrario ad un corretto comportamento liberomuratorio adire la giustizia profana per controversie in materia liberomuratoria, per la soluzione delle quali è stato espressamente predisposto ed accettato, al momento dell’ingresso nell’Istituzione, l’apparato proprio della giustizia massonica sopra ricordato», perciò:«Occorre ribadire con forza che il ricorso alla giustizia profana costituisce grave colpa massonica, a prescindere dall’esito giudiziario conseguito, proprio a causa del venir meno degli impegni assunti con l’Iniziazione, nonché del venir meno anche dei caratteri personali, che dovrebbero contraddistinguere un Libero Muratore».
La Balaustra n. 5/SB del 2 gennaio 2023, a firma Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, getta ulteriore benzina sul fuoco, quando afferma: «Chi bussa alle porte del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani presta una promessa solenne e si impegna a rispettare le nostre regole che non sono, e mai lo sono state, in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana e le leggi dello Stato, ma anzi con loro si integrano e si armonizzano. Pronunciando la Promessa Solenne l’Iniziato si assume l’impegno morale a rispettare questo patto associativo anche nel caso, spiacevole, di incappare in un procedimento disciplinare interno per un comportamento non appropriato e disdicevole», poiché viene subito da domandarsi: “Chi potrebbe mai stabilire, all’interno del Grande Oriente d’Italia, se delle regole associative private si integrano e armonizzano – o meno – con la costituzione della Repubblica Italiana, che vale e si applica ad ogni cittadino?”, “Forse il Gran Maestro?”, “Il Grande Oratore?”, “La Corte Centrale del G.O.I.?”…
Ma non solo. Sempre nella citata Balaustra è riportato poi il seguente passaggio (scrive sempre il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi): «Vorrei farVi rilevare, semmai, che i nostri Antichi Doveri sono addirittura più stringenti rispetto alle norme della Costituzione della Repubblica Italiana perché attengono a principi etici e morali, per esempio quello della Lealtà, che vanno osservati pur non rappresentando una violazione delle leggi dello Stato». Qua la questione si fa spinosa, poiché il quesito sorge spontaneo: “A quale principio di Lealtà intende fare riferimento lo scrivente?” “Alla Lealtà che deve ogni cittadino alla Costituzione della Repubblica Italiana o alla Lealtà che il cittadino italiano massone del Grande Oriente d’Italia deve innanzitutto a quest’ultima Istituzione?”. Inoltre, ancora: “Chi stabilisce se la Lealtà da ultimo intesa ‘non rappresenta violazione delle leggi dello Stato’?”, “Forse il Gran Maestro?”, “Il Grande Oratore?”, “La Corte Centrale del G.O.I.?”… Non è chiaro.
Anche perché la Giustizia massonica non è amministrata da “magistrati di carriera”, ed in essa non vale la cosiddetta “separazione delle carriere” tra organi inquirenti e giudicanti, potendo bene – e capita sovente – che “fratelli” con incarichi ispettivi o di “pubblico ministero” (i vari “Oratori”) passino poi ad integrare i progressivi Collegi giudicanti, dai circoscrizionali ai centrali, senza che neppure siano previsti periodi di comporto.
E comunque sarebbe il meno, perché non è prevista neppure una netta separazione tra potere esecutivo e giudiziario, con la conseguenza che, di fatto, il primo finisce per condizionare pesantemente il secondo, che viene così a mancare della necessaria autonomia.
In conclusione, quindi, che il Prof. Giuliano Di Bernardo, di fronte alla Commissione bicamerale d’inchiesta “XVII Legislatura”, abbia rilasciato le dichiarazioni sopra riportate non può e non deve stupire. Trattandosi peraltro di un sociologo e filosofo politico non estraneo – per forma mentis – a questo tipo di riflessioni e considerazioni.
La riprova che gli interrogativi espressi in precedenza non costituiscono affatto una strampalata bizzarrìa la si è avuta il 23 luglio 2022, quando il Prof. Claudio Bonvecchio, Gran Maestro Aggiunto del G.O.I. (cioè un membro effettivo della Giunta) ed accademico di spessore, si è appellato pubblicamente al Gran Maestro Stefano Bisi proprio a proposito della suddetta “Circolare Melani”, e con toni allarmati ha evidenziato: «La prevalenza della giurisdizione domestica, addirittura “a prescindere dall’esito giudiziario conseguito” davanti all’autorità giudiziaria della Repubblica, sulla giurisdizione statale, pone il Grande Oriente d’Italia in posizione sovra-ordinata rispetto al contesto istituzionale italiano e risulta pertanto non compatibile né con la promessa solenne, né con la pregiudiziale fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle norme che ad essa si conformano, né infine con gli Antichi Doveri, ovvero “The Constitutions of the Free-Masons” del 1973 (III. Del Magistrato civile Superiore e Subordinato)».
Il Prof. Bonvecchio nota pure un’altra stonatura, che però dice molto circa la presunta confusione di prerogative in seno al G.O.I.: «Altrettanto grave appare inoltre la surrettizia introduzione, tramite un mero atto amministrativo emanato dal Gran Segretario, peraltro al di fuori di qualsiasi competenza a lui riservata, di una norma sanzionatoria che per espressa riserva di legge è di esclusiva competenza della Gran Loggia quale esclusivo organo legislativo dell’Ordine».
Nel silenzio del Gran Maestro, il Gran Maestro Aggiunto ha infine presentato, quattro giorni dopo (27 luglio), addirittura una “Tavola d’Accusa” contro il Gran Segretario Emanuele Melani, chiedendone l’espulsione dall’Ordine: «In via cautelare, attese l’illiceità delle condotte dell’incolpato e il concreto pericolo di reiterazione delle medesime, nonché il pregiudizio derivante dalle condotte descritte, voglia l’Ill.’.ma Corte Centrale adita richiedere ex art. 70 della Costituzione dell’Ordine la sospensione immediata del Fr.’. Emanuele Melani da ogni attività in seno al Grande Oriente d’Italia per tutta la durata del procedimento de quo; In via principale, previa ogni eventuale declaratoria del caso e atto istruttorio ritenuto necessario, accertare e dichiarare le gravi colpe del Fr.’. Emanuele Melani e per l’effetto comminare al medesimo la sanzione dell’espulsione dall’Ordine o, in subordine, ogni altro provvedimento sanzionatorio che l’Ill.’.ma Corte Centrale riterrà di Giustizia».
Ma vediamo nel dettaglio le accuse rivolte dal Gran Maestro Aggiunto Claudio Bonvecchio al Gran Segretario Emanuele Melani:
«PREMESSO CHE:
A) il Gran Segretario, Fr.’. Emanuele Melani, ha trasmesso alla Comunione la circolare n. 02/EM del 20 luglio 2022 E.’.V.’. circa il “ricorso alla Giustizia Profana”;
B) Il contenuto della circolare di cui sopra, inter alia, pone il Grande Oriente d’Italia in una posizione sovra-ordinata rispetto al contesto costituzionale dello Stato Italiano, viola i diritti del cittadino italiano, è lesivo del tradizionale corpus iuris libero muratorio, viola le competenze del Gran Segretario, come sancite dalla normativa interna, configura un insanabile conflitto tra legge dello Stato e la regolamentazione di un’associazione non riconosciuta quale è il Grande Oriente d’Italia;
C) In virtù di quanto sopra, l’odierno esponente trasmetteva al Ven.’.mo e Ill.’.mo Gran Maestro e ai membri della Giunta del Grande Oriente d’Italia un appello affinché la circolare fosse revocata con immediatezza per riportare il Grande Oriente d’Italia nell’alveo della legalità e dei principi costituzionali della Repubblica italiana;
D) Persistente il silenzio del Ven.’.mo e Ill.’.mo Gran Maestro si ritiene necessario, quale presupposto preliminare di tutela giurisdizionale, ex art. 9 della Costituzione dell’Ordine, il procedimento instaurato con la presente Tavola d’Accusa.
I. SUL CONTRASTO TRA LA CIRCOLARE 02/EM DEL 20 LUGLIO 2022 E.’.V.’. E GLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
Si legge nella Circolare 02/EM del 20 luglio 2022 (di seguito, la Circolare) che “Pare, dunque, contrario ad un corretto comportamento libero muratorio adire la giustizia profana per controversie in materia liberomuratoria, per la soluzione delle quali è stato espressamente predisposto ed accettato, al momento dell’ingresso nell’Istituzione, l’apparato proprio della giustizia massonica sopra ricordato”. Inoltre, si afferma che, “occorre quindi ribadire con forza che il ricorso alla giustizia profana costituisce grave colpa massonica, a prescindere dall’esito giudiziario conseguito, proprio a causa del venir meno degli impegni assunti con l’Iniziazione, nonché del venir meno anche dei caratteri personali, che dovrebbero contraddistinguere un Libero Muratore”.
Tali assunti contrastano palesemente con i diritti costituzionalmente garantiti:
― Art 24 Costituzione ―
- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
― Art 25 Costituzione ―
- Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
I diritti inviolabili di difesa giudiziaria, basati sul principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), riconoscono a tutti la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario in condizioni di parità e di essere giudicati da giudici imparziali.
Il diritto alla difesa è inviolabile ed universale, costituendo il fulcro di ogni sistema democratico. Non è possibile limitarlo o eliderlo in alcun modo, nemmeno mediante procedimenti di revisione costituzionale.
Tale garanzia ha una valenza fondamentale poiché il riconoscimento di un diritto che non può ottenere tutela in sede giurisdizionale sarebbe una vana proclamazione: il diritto esiste, infatti, nella misura in cui può essere fatto valere in giudizio ove venga leso o ne sia incerta l’esatta portata (CHIOVENDA).
Di qui la particolare importanza, anche sul piano ideologico, della previsione di un diritto generale di azione nella Costituzione repubblicana, dopo l’esperienza del ventennio fascista e del secondo conflitto mondiale, anche ai fini della tutela degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nella giurisprudenza costituzionale il diritto di accesso al giudice, ascritto tra i substantialia processus (PANZAROLA), è stato definito inviolabile (Corte Cost. n. 114/2018) e annoverato tra iprincipi supremi dell’ordinamento costituzionale (Corte Cost. n. 18/1982).
Il diritto di azione, nelle sue varie sfaccettature, deve essere declinato secondo un canone di effettività: una violazione dell’art. 24 Cost. può ritenersi sussistente nei casi di sostanziale impedimento o di eccessiva difficoltà (ex multis, Corte Cost. n. 406/1993; n. 154/1992) nell’esercizio del diritto di azione sancito dall’art. 24, pur formalmente garantito o di imposizioni di oneri tali da compromettere irreparabilmente l’effettività della tutela.
Il diritto a proporre impugnazione costituisce anch’esso una componente essenziale del diritto di difesa sancito dall’Art. 24 secondo comma Cost.: tale diritto, invero, sarebbe gravemente compromesso se la parte dovesse subire tutte le decisioni giudiziarie (CIPRIANI).
In merito al principio di effettività della tutela giurisdizionale (corollario Art. 24 Cost.) si rileva che la difesa deve essere effettiva. L’effettività della tutela implica che il processo garantisca la soddisfazione dell’interesse sostanziale senza limiti o esclusioni che non siano imposti dal prevalere di valori ritenuti superiori dall’ordinamento, o da una condizione di impossibilità materiale e presuppone, tanto la rapidità della risposta giudiziale, in un bilanciamento tra necessità di limitare l’acceso alla giustizia e aspirazione del singolo ad una tutela il più possibile incondizionata, quanto il riconoscimento del rimedio più adeguato della situazione sostanziale.
In conclusione, la dichiarata incompatibilità (colpa massonica) della tutela giurisdizionale ordinaria inficia la Circolare di nullità assoluta quantomeno per:
– manifesta violazione di diritti costituzionali (fondamentali, indisponibili e inviolabili, in primis art. 24 Cost);
– manifesto contrasto con l’ordine pubblico (ordinamento giurisdizionale);
– manifesta violazione della effettività della tutela (corollario art. 24 Cost);
– manifesta violazione del diritto ad impugnare (corollario art. 24 Cost).
II. SULL’INESISTENZA DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE.
Il profilo censurabile attiene a quanto espresso nel terz’ultimo capoverso in relazione a quanto attiene alla supposta esistenza di una “sorta di clausola compromissoria implicita”, a cui ogni libero muratore del Grande Oriente d’Italia aderirebbe nel momento della sua iniziazione.
Tale affermazione rivela come chi l’ha effettuata ignori le regole basilari del diritto.
Il nostro ordinamento, infatti non contempla in alcun modo la possibilità di prevedere in maniera implicita una clausola compromissoria. Al contrario, in modo organico, il legislatore ha introdotto diverse norme tutte volte a ribadire come le clausole compromissorie debbano, a pena di nullità, essere necessariamente non solo esplicite ma addirittura accettate in forma scritta (artt. 807, 808 c.p.c. e art. 1341, comma 2, cod. civ.).
Già sotto questo profilo la Circolare è giuridicamente infondata.
III. SULL’IMPOSSIBILITA’ DI RAVVISARE UNA COLPA MASSONICA PER IL MANCATO RISPETTO DI UN’EVENTUALE CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Si è appena detto come non abbia diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento una clausola compromissoria implicita e che quindi tale clausola non possa esistere nemmeno all’interno della normativa che regge il Grande Oriente d’Italia, in quanto esplicitamente il Grande Oriente d’Italia sottostà all’Ordinamento italiano.
Ciò detto, appare comunque utile concentrarsi su un ulteriore punto della circolare che, per il proprio contenuto, pare allarmante: Il Gran Segretario afferma che “il ricorso alla giustizia profana costituisce grave colpa massonica, a prescindere dall’esito giudiziario conseguito”.
Tale affermazione risulta allarmante e illecita, in quanto non si può ravvisare alcuna colpa massonica nell’adire la giustizia profana.
Anche a voler ritenere che esista una valida clausola compromissoria, violare la medesima non potrebbe in ogni caso costituire una violazione disciplinare. Non esiste, infatti, nessuna norma liberomuratoria che vieti una simile condotta e una condotta non può essere sanzionata in difetto di un’esplicita previsione normativa.
Ipotizzare quindi che il ricorso alla giustizia profana costituisca colpa massonica risulta contrario al principio di legalità (art. 25 Cost. “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”), principio esplicitamente riconosciuto dall’ordinamento massonico, il quale per l’appunto si subordina alla Costituzione repubblicana (ivi compreso, quindi, all’appena citato principio di legalità).
A tale riguardo, valga solo rammentare la promessa solenne dell’iniziando e l’art. 9 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia.
Nella promessa solenne di legge:
“Io…liberamente e spontaneamente (…) solennemente prometto (…) di rispettare scrupolosamente la Carta Costituzionale della Repubblica e le leggi che alla stessa si conformino“; così come all’art. 9 della Costituzione del Grande Oriente si legge: “I Liberi muratori devono osservare gli Antichi Doveri (…) sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino“.
Quanto scritto in relazione alla violazione del principio di legalità risulta del tutto assorbente al fine di acclarare l’illegittimità della Circolare.
Appare però in ogni caso interessante evidenziare come l’eventuale ricorso di un libero muratore alla giustizia profana non possa neppure rappresentare in forma implicita un discostamento dai valori massonici.
Un disvalore potrebbe infatti essere ravvisato unicamente laddove il sistema normativo della giustizia profana contrastasse con il sistema valoriale del nostro Ordine. Per esplicita e ribadita affermazione, però, il Grande Oriente d’Italia si conforma alla Costituzione e alle leggi repubblicane che governano ovviamente anche la giurisdizione italiana. Nessun valore massonico può dunque trovare frustrazione alcuna in un giudizio avanti a un Tribunale della Repubblica; posto che entrambi i sistemi giuridici si fondano sulle medesime basi valoriali.
IV SULL’INACCETTABILE SOVRA-ORDINAZIONE DELL’ORDINAMENTO MASSONICO A QUELLO REPUBBLICANO.
L’affermazione della Circolare secondo la quale “il ricorso alla giustizia profana costituisce grave colpa massonica, a prescindere dell’esito giudiziario conseguito” presenta, infine, ulteriori e inquietanti profili critici, sia dal punto di vista interno all’ordinamento massonico, sia nei rapporti tra questo e il diritto nazionale.
a) SOTTO IL PROFILO INTERNO
La predetta affermazione è in se stessa illecita in quanto contrasta con le norme massoniche di alto rango già citate: con la già richiamata promessa solenne dell’apprendista e con il citato art. 9 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia.
Sostenere, infatti, che un eventuale esito favorevole avanti all’Autorità giurisdizionale italiana non abbia rilevanza interna all’ordinamento del Grande Oriente d’Italia, significa slegare quest’ultimo dall’ordinamento repubblicano in violazione anzitutto di quei citati fondamentali precetti liberomuratori.
b) SOTTO IL PROFILO ESTERNO
Alla già grave violazione delle norme del nostro Ordine si affianca però un più allarmante grave profilo: slegare l’ordinamento massonico da quello nazionale implica un’indebita sovra-ordinazione del primo sul secondo.
Ritenere sanzionabile la condotta del libero muratore che vede le proprie ragioni accolte da un magistrato dello Stato implica il frapporre di un indebito ostacolo alla tutela dei propri diritti con la possibilità di una concreta interferenza sull’esercizio della funzione giurisdizionale; funzione, questa, esplicata da organo (magistratura) di rango costituzionale.
Tale ostacolo appare palesemente posto in violazione dell’art.1 della Legge Anselmi (L. 25 gennaio1982 n. 17): il peccato originale da cui con tanta fatica nel corso degli anni abbiamo cercato di emendarci tornerebbe a infangare il nostro Ordine.»
A questa brillante disamina giuridica la Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia risponde, il 3 agosto, con il rigetto e l’assoluzione del Gran Segretario. La motivazione? Presto detta: «La Giunta … ha invitato lo scrivente (rectius il Gran Segretario) a partecipare alla Comunione quanto fino ad oggi, su tale atteggiamento, è stato rappresentato dagli Organi Istituzionali», perciò: «…pare fuor di dubbio che il Gran Segretario abbia agito non a titolo personale, bensì in esecuzione di un preciso incarico da parte del massimo Organo istituzionale della Comunione».
In pratica la giustificazione, lungi dall’essere risolutiva, finisce solo con l’addossare all’intera Giunta la responsabilità dell’atto, tacendo sulle questioni sollevate, cioè sulla sua legittimità formale e sostanziale.
Bonvecchio, già sospeso in data 1° agosto, viene definitivamente espulso dal Grande Oriente d’Italia con sentenza della Corte Centrale il giorno 4 novembre 2022, in seguito alla presentazione di una Tavola d’Accusa contro di lui. La motivazione, aver egli assunto: «gravissimi e reiterati comportamenti nei confronti degli organi della Giustizia Massonica».
Il 22 novembre, l’ormai ex Gran Maestro Aggiunto, nel corso di un’intervista rilasciata alla piattaforma giornalistica sarda Giornalia.com, alla precisa richiesta dell’intervistatore riguardo alla “Circolare Melani” dichiara: «…guardi che la Circolare del Melani è contro le leggi dello Stato eh! Il giorno che un Procuratore della Repubblica si sveglia e va a vedere… dice “ma questi qui cosa fanno?”. Lei immagini un caso, quello di un poliziotto iscritto al G.O.I…. cosa fa? Disconosce i ranghi dello Stato? Ma stiamo scherzando? Temo, purtroppo, che non si siano neppure posti una problematica come questa…», al che l’interlocutore abbozza: «Lo stesso tema fu posto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia P2, della quale fu Presidente l’On.le Tina Anselmi. A fronte del giuramento prestato da un grand commis al “Venerabile” Licio Gelli, in caso di interessi confliggenti quale “fedeltà” avrebbe avuto la meglio nella coscienza del funzionario statale interessato, magari appartenente alle Forze militari della Repubblica? Quella allo Stato o quella alla Loggia P2? Appare chiaro che ogni tentativo di sovra-ordinare la giurisdizione interna massonica a quella statale corre su un crinale molto pericoloso…», risponde Bonvecchio: «Più che un “crinale”, direi un reato! Mi spiego? Consideri soltanto questo, che la P2 non ha mai scritto niente di simile alla Circolare che Lei ha nominato. E tolto il fatto che poi la P2, a parte Gelli, è stata assolta e quant’altro, nessuno aveva mai scritto una Circolare di questo tipo, approvata esplicitamente dalla Giunta, tanto per essere chiari eh! Quindi, io non lo so… prima o poi salterà fuori il problema anche da quel punto di vista lì. Perché scrivere quello che è stato scritto configura una associazione “particolare”… Non c’è scritto negli statuti della Lega Calcio, del Touring Club che le leggi interne… ed esistono i Collegi dei probiviri, che hanno funzioni consultive ed arbitrali, mica “giudiziarie”! Danno opinioni, ma non è che sono prevalenti sulle Leggi dello Stato o che non ci si può rivolgere al Giudice civile… ma stiamo scherzando? Non mi rivolgo al Giudice ordinario se un Fratello scarabocchia i baffi a Bovio o Mazzini, perché lo sanziono all’interno, ma se un Fratello mi fa le corna al Presidente della Repubblica io ricorro al Giudice esterno, è stato fatto, più di una volta, perché il Fratello è un cittadino, come gli altri. Quando Umberto Bossi parlò male del Tricolore, un Procuratore della Repubblica avviò un procedimento contro di lui eh! Cioè, non è che perché era di un partito politico allora tutto è finito in niente, anzi! Chi ha delle responsabilità ne porta il peso anche maggiore! Comunque, al di là di questo… l’importante è che si capisca che i diritti e i doveri di un cittadino sono tali sia che egli appartenga sia che non appartenga al G.O.I., e noi questa linea siamo intenzionati a difendere. Aggiungo: tutti aspetti che il Grande Oratore, che è il custode delle leggi, dovrebbe conoscere ma, a quanto pare, non conosce».
Insomma, se il Prof. Di Bernardo, nel 2017, di fronte all’On. Rosy Bindi, tutto sommato l’aveva “toccata piano”, l’affondo del Gran Maestro Aggiunto Claudio Bonvecchio, iniziato ed accademico di vaglia, sembra addirittura sconcertante. Ed ancora più sconcertante è sembrato il silenzio, sull’intera vicenda, delle centinaia di Maestri Venerabili italiani nonché del Consiglio dell’Ordine, una sorta di Senato della Comunione.
Come sempre lasciamo le interpretazioni alla libera sensibilità dei lettori.
2 commenti
Il punto, secondo me, è il potere del Gran Maestro. Ne ha così tanto che riesce a determinare tutto, in ogni settore dell’Obbedienza. Il suo potere non ha alcun tipo di contrappeso. È male? È bene? Boh! Certo non è da scuola di democrazia.
La massoneria sorge in epoca di governi monarchici ben poco democratici (in senso moderno) e ben prima dei principi ideologici evocati dalla Rivoluzione Francese. Fin dalla sua nascita ben poco di democratico si può trovare nell’organizzazione delle Gran Logge e Gran Orienti sparsi nel mondo. Si pensi a una GL nazionale, riconosciuta dalla UGLE, il cui Gran Maestro non viene eletto con moderni strumenti democratici (presentazione di liste e votazioni degli aventi diritto) ma, udite udite, per acclamazione dell’assemblea. E ciò accade da circa 20 anni.
In ogni GL (eccetto rari casi che non fanno statistica) il potere del GM è assoluto, così come quello dei suoi dirigenti di GL. A lui spetta l’ultima parola su ogni rilevante questione. Ciò da sempre e quasi ovunque.
Appellarsi a moderne concezioni di gestione e organizzazione di una struttura associativa secondo i criteri di una ideologia di moderna democrazia può avere senso, solo perché le strutture organizzative massoniche sono strutture presenti nella società (profana) e di questa società e cultura devono dare conto. Le stesse norme statutarie massoniche riflettono direttamente la cultura del paese, al punto che quando questa muta si cambiano le norme statutarie. Dunque tali norme non possono violare le norme statuali, accettando l’ideologia che guida le norme stesse.
Ci sono dunque nel pensiero massonico due realtà che mai coesistono pacificamente: l’ideologia e l’idealità. La prima condiziona le strutture, la seconda condiziona il pensiero della collettività massonica globale e della comunione locale e del singolo massone.
Idealmente l’essere massoni è una condizione iniziatica, nettamente separata dal mondo profano. Il mondo profano “deve” essere interdetto al pensiero e all’azione del massone. Tutto avviene dentro la “condizione iniziatica” e le norme di tale condizione sono solo norme morali dedotte da principi ideali ineccepibili. Chi viola tali principi e norme di valore iniziatico è sottoponibile al solo giudizio massonico, senza possibilità di far intervenire il mondo profano dentro la realtà iniziatica. Se ciò accadesse si profanerebbe la condizione iniziatica che si fonda non sulle ideologie transeunti profane ma su idealità di valore assoluto. Infatti il mondo profano non necessariamente assume i valori e la morale massonici, né è tenuto a osservarli e tanto meno comprenderli. La storia della massoneria è piena di questi conflitti tra ideologia e idealità e la vicenda Bonvecchio ne è un palese esempio.
Bonvecchio si appella all’ideologia repubblicana democratica e alle conseguenti norme costituzionali. Su questo piano è stato perdente perché la controparte si è appellata all’idealità iniziatica, seppure con modalità e giustificazioni discutibili.
Per un massone l’idealità e la moralità massonica è sempre superiore all’ideologia di una particolare società. Anche questo è un principio iniziatico.